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La legge 335/95

Hanno diritto alla pensione di inabilità (Legge 335/95), tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, (dipendente o autonoma), non derivante da causa di servizio.
La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di 5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio

La prestazione è reversibile ai superstiti nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione  d'inabilità  altrimenti, se il decesso avviene prima della concessione della pensione, la prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato, ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto.
In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità.
 
Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Infatti il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.

Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.

Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare al datore di lavoro la seguente documentazione:
  • domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità
  • certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa se cessato domanda all'INPDAP
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