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Lesioni personali dolose

Sempre in ambito penale il medico legale viene contattato, come consulente tecnico di parte, nelle perizie disposte dall’autorità giudiziaria che hanno come scopo quello di valutare la gravità di una lesione personale dolosa o colposa per poi applicare la corrispondente pena a chi si è reso colpevole di essa. 

Le lesioni personali dolose consistono nell’offesa all’integrità fisica o psichica, di cui si rende colpevole: «chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente» e si dividono in: 

Lievissime quando ne deriva una malattia di durata non superiore ai 20 giorni. In tal caso non si procede d’ufficio a meno che non concorra una circostanza aggravante (Art. 583 e 585 CP). È la forma più tenue di lesione, punibile a querela della persona offesa, non richiede il referto da parte del medico e prevede come pena la reclusione da 3 mesi a 3 anni. 

Lieve quando ne deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma non superiore ai 40 giorni. In tal caso si procede d’ufficio, il referto è obbligatorio e la pena è la reclusione da 3 mesi a 3 anni. 

Grave quando ne deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni; o una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; o produca indebolimento permanente di un senso o di un organo. È procedibile d’ufficio, il referto è obbligatorio e la pena è la reclusione da 3 a 7 anni. 

Gravissima quando ne deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, o produce la perdita di un senso, o la perdita dell’uso di un organo; o la perdita di un arto o una mutilazione che rende l’arto inservibile; o la perdita della capacità di procreare; o una permanente difficoltà della favella, o la deformazione o lo sfregio permanete del viso. È procedibile d’ufficio, il referto è obbligatorio e la pena è la reclusione da 6 a 12 anni. 

Altro reato penale è quello di percosse. A questo risponde: «chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia del corpo o nella mente» (Art. 581 CP). È punito a querela della persona offesa, non richiede il referto da parte del medico e prevede come pena la reclusione fino 6 mesi.

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